Secondo l’ordinanza n. 26894/2021 della Cassazione civile, decorsi i termini di decadenza previsti per l’esercizio della potestà impositiva, ovvero del diritto al rimborso dell’imposta versata, opera il principio del cd. consolidamento del criterio impositivo secondo il quale rimane preclusa, tanto per il contribuente quanto per l’amministrazione, l’invocabilità di diritti che presuppongono la modificazione del titolo di imposizione, mettendo in discussione il criterio di tassazione adottato in relazione alla natura dell’atto.