Gli atti idonei ad integrare il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sono solo quelli di tipo dispositivo, di natura materiale (sottrazione, distruzione, occultamento) o giuridica (ad es. creazione di diritti reali). Non vi rientrano, viceversa, l’omissione del deposito dei bilanci, della presentazione delle dichiarazioni o l’occultamento della contabilità aziendale. A fornire questo chiarimento è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32694 del 2 settembre 2021.