S.p.a.: il socio di minoranza ha bisogno di un curatore speciale per l’azione di responsabilità

Nel giudizio promosso dal socio di minoranza per far valere la responsabilità dell’amministratore unico, la società – litisconsorte necessaria ex art. 2393 bis, comma 3, c.c – deve essere rappresentata da un curatore speciale ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c. Questo è quanto disposto dal Tribunale di Genova con la decisione del 23 luglio 2021.