I pagamenti di corrispettivi per la prestazione di servizi o forniture sono esenti dall’azione revocatoria qualora siano eseguiti nei termini d’uso abitualmente adottati dalle parti contraenti non dovendosi, invero, intendere l’espressione “termini d’uso” quale riferita ai servizi ed alle forniture eseguite in favore dell’impresa in stato di insolvenza da un fornitore abituale. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione civile n. 19373/2021.