Il Tribunale di Lecce, con la decisione del 30 giugno 2021, analizza l’istituto del finanziamento in pool, tanto con riferimento alla natura dello stesso, quanto in relazione alla legittimazione ad agire delle creditrici partecipanti all’operazione. Nello specifico, in seno ad una procedura esecutiva immobiliare, viene esaminata la posizione dei singoli creditori intervenuti, la cui legittimazione ad agire viene esclusa sulla scorta delle prescrizioni del contratto di finanziamento intercorrente tra le stesse e la banca mandataria e capofila dell’intera operazione, unica deputata a riscuotere anche coattivamente il credito.