La banca, che agevola l’investimento in diamanti dei suoi clienti, consegnando il materiale informativo, inoltrando l’ordine di acquisto e mettendo a disposizione i propri locali per la stipula del contratto, crea un legittimo affidamento nella serietà e fruttuosità dell’operazione idoneo a fondare una relazione da contatto qualificato, dalla quale derivano a carico della banca non già meri obblighi di prestazione, ma piuttosto specifici obblighi di buona fede, di protezione e di informazione. In questo modo si è espresso il Tribunale di Milano con la sentenza del 4 luglio 2021.