Nel concordato preventivo, l’abuso del diritto si verifica qualora il debitore faccia ricorso alla procedura concorsuale per una finalità diversa da quella prevista dal legislatore. L’eventuale condotta abusiva può verificarsi durante tutta la fase della procedura, sin dal momento del deposito della domanda prenotativa di concordato. L’individuazione delle condotte abusive è rimessa al libero apprezzamento del giudice, che deve valutare se nel caso concreto lo strumento invocato abbia finalità dilatorie o meno. La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo. Così si è espresso il Tribunale di Bologna con la sentenza del 5 luglio 2021.