L’Organismo di composizione della crisi non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell’accordo di composizione di cui all’art. 12 della legge n. 3 del 2012, né lo stesso assume una tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di cassazione, avverso i provvedimenti emessi all’esito di quest’ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertano sull’annullamento o la risoluzione dell’accordo predetto. Così ha stabilito la Cassazione civile con la sentenza n. 21828/2021.